TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28
Clausola compromissoria.
- La soluzione di ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza
dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto è devoluta
al giudizio di un collegio arbitrale.
- Il collegio arbitrale è composto da tre membri: ciascuna parte nomina
un arbitro e questi ultimi nominano di comune accordo il presidente.
- In difetto di accordo il presidente è nominato dal presidente del Tribunale
di Alba che provvede anche alla designazione dell'arbitro eventualmente
non nominato dalla parte.
- Il collegio arbitrale decide secondo equità e senza formalità
di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale, fatta salva la possibilità
di ricorrere alla magistratura ordinaria.
Art. 29
Disposizione finale.
- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento
alle vigenti disposizioni di legge, in particolare a quelle in materia di organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (o.n.l.u.s.).