TITOLO V
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 27
Competenze.
- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea,
la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
- In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, i beni e le somme
che residuano sono devolute a similari organizzazioni non lucrative di utilità
sociale attive in Piemonte o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996.
- I beni immobili dati in comodato gratuito all'associazione vengono
restituiti nello stato di fatto al proprietario; i beni mobili dati con convenzione
vengono restituiti ai proprietari.
- Il patrimonio librario, archivistico ed artistico pervenuto all'associazione
per acquisizione o donazione sarà devoluto alla Biblioteca Civica di
Alba per la pubblica fruizione.