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Associazione Centro Studi
di Letteratura Storia Arte e Cultura
Beppe Fenoglio o.n.l.u.s.

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Argomenti dello Statuto

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Costituzione.
Art. 2 Durata.
Art. 3 Oggetto e finalità.
Art. 4 Funzionamento.
TITOLO II - PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI
Art. 5 Generalità.
Art. 6 Entrate.
Art. 7 Esercizio finanziario.
Art. 8 Avanzi di gestione.
TITOLO III - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9 Soci.
Art. 10 Cessazione qualità di socio.
Art. 11 Volontari.
Art. 12 Divieti.
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 13 Organi dell'Associazione.
Capo I: IL PRESIDENTE
Art. 14 Il Presidente.
Capo II: L'ASSEMBLEA
Art. 15 Competenze.
Art. 16 Convocazione.
Art. 17 Funzionamento.
Capo III: CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18 Composizione.
Art. 19 Competenze.
Art. 20 Funzionamento.
Art. 21 Convocazioni.
Art. 22 Rimborsi spese.
Capo IV: REVISORE DEI CONTI
Art. 23 Competenze.
Capo V: COMITATO SCIENTIFICO
Art. 24 Composizione.
Art. 25 Competenze.
Art. 26 Funzionamento.
TITOLO V - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 27 Competenze.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28 Clausola compromissoria.
Art. 29 Disposizione finale.
 
 

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 13
Organi dell'associazione.

  1. Sono organi dell'associazione:
    • il presidente
    • l'assemblea
    • il consiglio direttivo
    • il revisore dei conti
    • il comitato scientifico direttivo.

Capo I: IL PRESIDENTE


Art. 14
Il Presidente

  1. Il Presidente dell'associazione è designato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Alba, ente promotore; fa parte e presiede il consiglio direttivo.
  2. ll presidente, o in sua assenza o impedimento, il vice presidente, presiede il consiglio, rappresenta legalmente l'associazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio; esercita le funzioni ed i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.

Capo II: L'ASSEMBLEA


Art. 15
Competenze.

  1. L'assemblea delibera in ordine a:
    • Programma culturale dell'associazione, predisposto dal consiglio direttivo, d'intesa con il comitato scientifico direttivo.
    • bilancio preventivo e consuntivo;
    • nomina e revoca dei componenti del consiglio direttivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1°;
    • determinazione delle quote associative annuali per tutti i soci;
    • modifiche statutarie;
    • approvazione del regolamento di attuazione dello statuto, indirizzi e linee generali dell'associazione;
    • scioglimento e liquidazione dell'associazione;
    • nomina del revisore dei conti per il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'associazione, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; resta in carica per tre anni;
    • quant'altro riservato alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

Art. 16
Convocazione.

  1. L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo, con comunicazione scritta inviata a ciascun socio, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con la pubblicazione dello stesso su almeno un settimanale locale, entro gli stessi termini.
  2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dell'adunanza.
  3. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, rispettivamente, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonchè ogni qualvolta occorra per iniziativa del presidente dell'assemblea, o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/10 degli associati.
  4. L'assemblea è presieduta dal presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da altro componente a ciò delegato dal consiglio direttivo o da un socio designato dall'assemblea stessa.

Art. 17
Funzionamento.

  1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati.
  2. In seconda convocazione, che non può aver luogo prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
  3. Nell'assemblea hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote; ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato, il quale peraltro non può essere portatore di più di tre deleghe.
  4. Le delibere dell' assemblea sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per la approvazione di modifiche allo statuto o all'atto costitutivo per le quali è necessaria la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  5. Qualora l'assemblea debba deliberare sullo scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati; infine per l'approvazione di eventuali regolamenti è richiesto il voto della maggioranza degli associati iscritti al libro dei soci.
  6. Per l'elezione delle cariche sociali, come per qualunque argomento riguardante in qualche modo persone, il voto è segreto.
  7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto, su apposito registro, il relativo verbale a cura del direttore, che lo sottoscrive assieme al Presidente. I soci possono prendere visione dei verbali o richiederne copia, fare osservazioni o annotazioni inviate per iscritto e richiederne la discussione nell'assemblea immediatamente successiva a quella di riferimento.

Capo III: CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 18
Composizione.

  1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da 9 (nove) a 11 (undici) membri, incluso il presidente, eletti dall'assemblea sulla scorta delle seguenti designazioni:
    • 7 componenti, designati dai soci fondatori e sostenitori, anche in proporzione del contributo annuale, come fissato dal regolamento, ed alla valenza culturale.
    • da 2 a 4 componenti, eletti a maggioranza dall'assemblea dei soci.
  2. Il consiglio direttivo resta in carica per la durata di 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
  3. Tutti i componenti del consiglio direttivo rimangono in carica fino alla nomina dei successori.
  4. Le dimissioni di oltre la metà dei componenti il consiglio direttivo comporta la decadenza dell'intero consiglio con effetto dalla nomina del nuovo.

Art. 19
Competenze.

  1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione
  2. Nomina il direttore scegliendo la persona che, per capacità oggettive organizzative, amministrative e per cultura storico-letteraria legata al territorio ed alle finalità dell'associazione, abbia le caratteristiche per svolgere l'incarico. Il regolamento stabilisce durata, funzioni ed obiettivi del rapporto.
  3. Predispone, d'intesa con il comitato scientifico direttivo, il programma culturale annuale e delle iniziative da sottoporre all'assemblea.
  4. Procede alla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo ed alla loro presentazione all'assemblea per l'approvazione, alla nomina nel proprio seno di un vice presidente, all'eventuale assunzione di collaboratori con convenzione, all'eventuale esclusione del socio di cui all'art. 10, alla designazione dei componenti del comitato scientifico direttivo di cui all'art. 24 con i criteri stabiliti nel regolamento. Redige il regolamento per il funzionamento della associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 20
Funzionamento.

  1. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  2. Il consiglio direttivo può istituire commissioni o comitati organizzativi ed operativi sotto la responsabilità del presidente o del vice presidente dello stesso.
  3. Delle riunioni del consiglio è redatto dal direttore, su apposito registro, il relativo verbale, che lo sottoscrive unitamente al presidente.

Art. 21
Convocazioni.

  1. Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque si riunisce almeno ogni trimestre.

Art. 22
Rimborsi spese.

  1. Ai componenti del consiglio direttivo spettano i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Capo IV: REVISORE DEI CONTI


Art. 23
Competenze.

  1. Il revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la regolare gestione dell'associazione, redige una relazione all'assemblea sui bilanci annuali e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo contabile.

Capo V: COMITATO SCIENTIFICO


Art. 24
Composizione.

  1. Il comitato scientifico direttivo è composto da un numero variabile di membri, da 5 a 9, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
  2. Il comitato scientifico direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed un vice presidente; si riunisce su iniziativa del presidente stesso o su specifica richiesta del consiglio direttivo o su iniziativa dei 2/3 del comitato stesso.
  3. L'assenza non giustificata di un membro a tre riunioni consecutive comporta la decadenza immediata dello stesso.
  4. Alle riunioni del comitato scientifico direttivo partecipa il direttore dell'associazione e possono assistere i consiglieri.
  5. Il comitato scientifico direttivo può dar vita a comitati scientifici di settore, sezione o argomenti, secondo quanto previsto dal regolamento.

Art. 25
Competenze.

  1. 1 Il comitato scientifico direttivo propone strategie di intervento, valuta la qualità culturale dei progetti e/o programmi dell'associazione e fornisce il proprio parere su qualsiasi problematica culturale riguardante l'associazione e le sue attività.

Art. 26
Funzionamento.

  1. 1 Le proposte del comitato scientifico direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
  2. 2 Il parere espresso dal comitato non è vincolante per l'associazione, ma, se disatteso, il consiglio direttivo ne dà opportuna motivazione.
 
 

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