TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 13
Organi dell'associazione.
- Sono organi dell'associazione:
- il presidente
- l'assemblea
- il consiglio direttivo
- il revisore dei conti
- il comitato scientifico direttivo.
Capo I: IL PRESIDENTE
Art. 14
Il Presidente
- Il Presidente dell'associazione è designato dal Sindaco pro-tempore
del Comune di Alba, ente promotore; fa parte e presiede il consiglio direttivo.
- ll presidente, o in sua assenza o impedimento, il vice presidente, presiede
il consiglio, rappresenta legalmente l'associazione, provvede all'esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio; esercita le funzioni ed
i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.
Capo II: L'ASSEMBLEA
Art. 15
Competenze.
- L'assemblea delibera in ordine a:
- Programma culturale dell'associazione, predisposto dal consiglio direttivo,
d'intesa con il comitato scientifico direttivo.
- bilancio preventivo e consuntivo;
- nomina e revoca dei componenti del consiglio direttivo, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 18, comma 1°;
- determinazione delle quote associative annuali per tutti i soci;
- modifiche statutarie;
- approvazione del regolamento di attuazione dello statuto, indirizzi e linee
generali dell'associazione;
- scioglimento e liquidazione dell'associazione;
- nomina del revisore dei conti per il controllo sulla gestione economico-finanziaria
dell'associazione, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
resta in carica per tre anni;
- quant'altro riservato alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o sottoposto
al suo esame dal consiglio direttivo.
Art. 16
Convocazione.
- L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo, con comunicazione
scritta inviata a ciascun socio, almeno dieci giorni prima di quello fissato
per l'adunanza e con la pubblicazione dello stesso su almeno un settimanale
locale, entro gli stessi termini.
- L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora,
del luogo e dell'ordine del giorno dell'adunanza.
- L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, rispettivamente,
per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonchè
ogni qualvolta occorra per iniziativa del presidente dell'assemblea, o
per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/10
degli associati.
- L'assemblea è presieduta dal presidente, in caso di sua assenza o impedimento,
dal vice presidente o da altro componente a ciò delegato dal consiglio
direttivo o da un socio designato dall'assemblea stessa.
Art. 17
Funzionamento.
- In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita
quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati.
- In seconda convocazione, che non può aver luogo prima che sia trascorsa
almeno un'ora dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
- Nell'assemblea hanno diritto al voto tutti gli associati in regola
con il pagamento delle quote; ogni associato può essere rappresentato
con delega scritta da un altro associato, il quale peraltro non può essere
portatore di più di tre deleghe.
- Le delibere dell' assemblea sono valide, a maggioranza assoluta dei
voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per
la approvazione di modifiche allo statuto o all'atto costitutivo per le
quali è necessaria la presenza di almeno i 2/3 degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
- Qualora l'assemblea debba deliberare sullo scioglimento dell'associazione
è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati; infine
per l'approvazione di eventuali regolamenti è richiesto il voto
della maggioranza degli associati iscritti al libro dei soci.
- Per l'elezione delle cariche sociali, come per qualunque argomento
riguardante in qualche modo persone, il voto è segreto.
- Delle riunioni dell'assemblea è redatto, su apposito registro,
il relativo verbale a cura del direttore, che lo sottoscrive assieme al Presidente.
I soci possono prendere visione dei verbali o richiederne copia, fare osservazioni
o annotazioni inviate per iscritto e richiederne la discussione nell'assemblea
immediatamente successiva a quella di riferimento.
Capo III: CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18
Composizione.
- L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da
9 (nove) a 11 (undici) membri, incluso il presidente, eletti dall'assemblea
sulla scorta delle seguenti designazioni:
- 7 componenti, designati dai soci fondatori e sostenitori, anche in
proporzione del contributo annuale, come fissato dal regolamento, ed alla valenza
culturale.
- da 2 a 4 componenti, eletti a maggioranza dall'assemblea dei
soci.
- Il consiglio direttivo resta in carica per la durata di 5 (cinque) anni ed
i suoi componenti sono rieleggibili.
- Tutti i componenti del consiglio direttivo rimangono in carica fino alla
nomina dei successori.
- Le dimissioni di oltre la metà dei componenti il consiglio direttivo
comporta la decadenza dell'intero consiglio con effetto dalla nomina del
nuovo.
Art. 19
Competenze.
- Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione
- Nomina il direttore scegliendo la persona che, per capacità oggettive
organizzative, amministrative e per cultura storico-letteraria legata al territorio
ed alle finalità dell'associazione, abbia le caratteristiche per
svolgere l'incarico. Il regolamento stabilisce durata, funzioni ed obiettivi
del rapporto.
- Predispone, d'intesa con il comitato scientifico direttivo, il programma
culturale annuale e delle iniziative da sottoporre all'assemblea.
- Procede alla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo ed alla
loro presentazione all'assemblea per l'approvazione, alla nomina nel proprio
seno di un vice presidente, all'eventuale assunzione di collaboratori
con convenzione, all'eventuale esclusione del socio di cui all'art.
10, alla designazione dei componenti del comitato scientifico direttivo di cui
all'art. 24 con i criteri stabiliti nel regolamento. Redige il regolamento
per il funzionamento della associazione, da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea.
Art. 20
Funzionamento.
- Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri
del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
- Il consiglio direttivo può istituire commissioni o comitati organizzativi
ed operativi sotto la responsabilità del presidente o del vice presidente
dello stesso.
- Delle riunioni del consiglio è redatto dal direttore, su apposito
registro, il relativo verbale, che lo sottoscrive unitamente al presidente.
Art. 21
Convocazioni.
- Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario,
su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque si riunisce almeno
ogni trimestre.
Art. 22
Rimborsi spese.
- Ai componenti del consiglio direttivo spettano i rimborsi delle spese sostenute
per l'esercizio della funzione.
Capo IV: REVISORE DEI CONTI
Art. 23
Competenze.
- Il revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale
e la regolare gestione dell'associazione, redige una relazione all'assemblea
sui bilanci annuali e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione
e di controllo contabile.
Capo V: COMITATO SCIENTIFICO
Art. 24
Composizione.
- Il comitato scientifico direttivo è composto da un numero variabile
di membri, da 5 a 9, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
- Il comitato scientifico direttivo nomina nel proprio seno un presidente ed
un vice presidente; si riunisce su iniziativa del presidente stesso o su specifica
richiesta del consiglio direttivo o su iniziativa dei 2/3 del comitato stesso.
- L'assenza non giustificata di un membro a tre riunioni consecutive
comporta la decadenza immediata dello stesso.
- Alle riunioni del comitato scientifico direttivo partecipa il direttore dell'associazione
e possono assistere i consiglieri.
- Il comitato scientifico direttivo può dar vita a comitati scientifici
di settore, sezione o argomenti, secondo quanto previsto dal regolamento.
Art. 25
Competenze.
- 1 Il comitato scientifico direttivo propone strategie di intervento, valuta
la qualità culturale dei progetti e/o programmi dell'associazione e fornisce
il proprio parere su qualsiasi problematica culturale riguardante l'associazione
e le sue attività.
Art. 26
Funzionamento.
- 1 Le proposte del comitato scientifico direttivo sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei suoi membri.
- 2 Il parere espresso dal comitato non è vincolante per l'associazione,
ma, se disatteso, il consiglio direttivo ne dà opportuna motivazione.