TITOLO III
MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9
Soci.
- L'associazione è costituita da tre tipologie di soci che collaborano
gratuitamente e tutti hanno diritto di voto in assemblea:
- i soci fondatori; coloro che hanno costituito l'associazione con atto
notarile che, per garantire l'autonomia finanziaria della stessa,oltre
al versamento della quota annuale fissata dall'assemblea ordinaria, versano
un contributo annuo nella misura e modalità fissate dal regolamento;
- soci sostenitori; coloro che, successivamente alla costituzione dell'associazione
con atto notarile, hanno aderito alla stessa con i medesimi diritti ed oneri
fissati dal regolamento per i soci fondatori e versino, oltre alla quota sociale
annua, un contributo annuo stabilito dal regolamento;
- i soci ordinari; persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni e istituzioni
che condividano lo scopo e le finalità e versino la quota associativa
annuale, stabilita dall'assemblea.
- Le persone fisiche possono essere soci solo se maggiori di età.
- Ai fini delle votazioni, in sede di assemblea ordinaria e/o straordinaria,
ogni socio, di qualsiasi tipologia, dispone di un voto.
- L'associazione cura la tenuta del libro soci in cui è indicato,
a fianco dei soci fondatori e dei soci sostenitori, il contributo annuo da versare
e dei soci ordinari, l'avvenuto pagamento della quota sociale annuale.
Art. 10
Cessazione qualità di socio.
- La qualità di socio si perde per decesso, recesso o per esclusione.
- L'esclusione del socio è disposta con deliberazione motivata
dal consiglio direttivo per gravi motivi, quali la morosità nel versamento
della quota annua e la sopravvenuta inidoneità del socio a fornire la
propria opera a favore dell'associazione.
Art. 11
Volontari.
- L'associazione si avvale della collaborazione di volontari idonei, accettati
dal consiglio direttivo che offrono gratuitamente la loro opera per il funzionamento
della stessa e vengono iscritti nell'albo degli "Amici dell'associazione
Centro Studi Beppe Fenoglio". Il regolamento, approvato dall'assemblea,
ne fissa le modalità ed i compiti.
Art. 12
Divieti.
- E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici,
sindacali o di categoria di soci, componenti del consiglio direttivo o soggetti
facenti parte a qualsiasi titolo dell'associazione, nonché di soggetti
che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione stessa.