TITOLO II
PATRIMONIO - MEZZI FINANZIARI
Art. 5
Generalità.
- Il patrimonio dell'associazione é costituito:
- dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'associazione;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e legati.
Art. 6
Entrate.
- Le entrate dell'associazione sono costituite:
- dalle quote associative annue;
- dai contributi annuali dei soci fondatori e dei soci sostenitori;
- dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati e di privati cittadini,
nonché da fondi comunitari europei;
- da ogni altra eventuale entrata che concorra ad incrementare la disponibilità
di mezzi da destinare ad attività di studio e di ricerca, come la cessione
di pubblicazioni, consulenze e collaborazioni prestate nell'ambito della
propria attività.
- La quota associativa annua é determinata dall'assemblea ordinaria
dei soci, negli ambiti fissati dal regolamento.
Art. 7
Esercizio finanziario.
- L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
- Per ogni esercizio finanziario devono essere redatti il bilancio preventivo
ed il conto consuntivo.
Art. 8
Avanzi di gestione.
- Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati agli scopi istituzionali
dell'associazione.
- Si fa, inoltre, espresso divieto di distribuire fondi, riserve e capitale
durante la vita dell'associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta
per legge o sia effettuata a favore di altre o.n.l.u.s. che per legge, statuto
o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.