Art. 1 - Soci.
- L'articolo 9 dello statuto fissa le tipologie dei soci dell'Associazione
Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura "Beppe Fenoglio"
o.n.l.u.s.
I fondatori sono quelli che, avendo sottoscritto una o più quote contributive, ciascuna fissata in Euro 1.000,00 (mille), partecipano all'atto costitutivo e danno vita al "Comitato dei soci fondatori", con l'impegno a farne parte per almeno cinque anni. - Raggiunta la sottoscrizione di almeno 51 quote, il comitato si intende costituito ed i soci, deliberata l'adesione contestualmente alla sottoscrizione del numero delle proprie quote, ciascuno secondo le norme previste dalla legislazione vigente e dal proprio ordinamento, possono, con atto notarile, costituire l'Associazione come denominata dall'art. 1 dello statuto.
- Per garantire la minima autonomia operativa e finanziaria dell'Associazione, è prevista la sottoscrizione, entro il secondo anno di funzionamento, di almeno 100 (cento) quote, per un importo complessivo di Euro 100.000,00 (centomila).
- I soci sostenitori sono quelli che, successivamente all'atto costitutivo,
avendo sottoscritto una o più quote contributive, ciascuna fissata in
Euro 1.000,00 (mille), sono ammessi dall'Assemblea a far parte dal "Comitato
dei soci fondatori", con l'impegno a farne parte per almeno cinque
anni.
L'importo delle quote contributive sottoscritte dai soci fondatori e sostenitori dovrà essere versato all'Associazione, secondo le modalità che verranno indicate dalla Direzione, entro il 31 marzo di ogni anno, contestualmente al versamento della quota sociale annua. - Sono soci ordinari i soci che versano annualmente la quota sociale fissata dall'Assemblea.
- Solo il comitato dei soci fondatori potrà aumentare, con la maggioranza dei 2/3 delle quote sottoscritte, l'importo delle quote contributive, ma solo dopo quattro anni dall'entrata in attività dell'Associazione.
- I soci fondatori ed i soci sostenitori sono tenuti comunque a versare l'importo della quota sociale annua fissata per tutti i soci dall'Assemblea.
- I soci fondatori ed i soci sostenitori possono recedere dall'Associazione, dandone comunicazione e motivazione scritta al Presidente entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo; in mancanza di tale comunicazione l'adesione si intende rinnovata con il relativo impegno finanziario.










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